LegalSL.com

Accordo tra Italia e Corea del Sud per evitare le doppie imposizioni.

La Convenzione del 1989 tra Italia e Repubblica Coreana.

Accordo tra Italia e Corea del Sud per evitare le doppie imposizioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

La convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fu firmata a Seoul il 10 gennaio 1989 ed entrò in vigore in Italia nel 1992.

La Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Per quanto riguarda le imposte considerate, la Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue  suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.  

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, per quanto riguarda la Corea, l'imposta sul reddito (the income tax), l'imposta sulle società (the corporation tax) e l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società; invece, per quanto concerne l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi.

La Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione  delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Ai fini della Convenzione,  l'espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello  stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede o del suo ufficio principale, della sua attività principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

Sulla Corea del Sud, vedi anche:

La protezione degli investimenti italiani in Corea del Sud

Il contratto di vendita in Corea del Sud

Condividi