Accordo tra Italia e Panama sulla reciproca protezione degli investimenti.
Assistenza legale alle imprese italiane a Panama.
Italia e Panama hanno firmato a Venezia nel 2009 un accordo bilaterale sulla promozione e la protezione degli investimenti. Agli effetti dell'accordo, con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito anteriormente o successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, o i diritti correlati all'investimento medesimo, indipendentemente dalla forma giuridica scelta, sempre che sia stato effettuato in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si è realizzato.
In particolare, riguarda:
- la proprietà di beni mobili ed immobili, così come gli altri diritti reali quali ipoteche, pegni e altri oneri;
- le azioni, quote sociali, redditi di capitale e qualunque altro tipo di partecipazione in società;
- denaro, titoli di credito e qualsiasi altro titolo o documento di Stato o pubblico, così come prestiti che abbiano un valore economico direttamente connesso ad un investimento specifico. I crediti saranno inclusi solamente quando saranno regolarmente contrattati e documentati, in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato dove tale investimento sia stato realizzato;
- diritti della proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore ed i brevetti della proprietà industriale, quali patenti, disegni industriali, marchi commerciali o marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, conoscenze tecnologiche, valore dell'avviamento (goodwill) e altri diritti simili;
- concessioni economiche conferite per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e permesso conferiti in conformità alla Legge, includendo la prospezione, l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.
Il termine "investitore" comprende, per ognuna delle Parti Contraenti, le seguenti persone che abbiano effettuato o che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con il presente Accordo:
- qualsiasi persona fisica che sia cittadino di una delle Parti Contraenti, in conformità alla sua legislazione;
- qualsiasi persona giuridica, con o senza fini di lucro, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti in conformità con la legislazione interna di quest'ultima, e che abbia nello Stato stesso la sua sede legale o che sia gestita direttamente o indirettamente da cittadini di una delle Parti Contraenti o da persone giuridiche che abbiano la propria sede legale nel territorio di una delle Parti Contraenti e che siano costituite in conformità alla legislazione di queste.
Il termine "guadagni" fa riferimento a tutti i valori monetari prodotti da un investimento, come gli utili, i dividendi, gli interessi, i profitti e qualsiasi altro introito corrente correlato all'investimento, includendo qualsiasi forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, bestiame, prodotti agricoli o altri prodotti.
Gli investitori di ognuna delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere al territorio dell'altra Parte Contraente per effettuare investimenti in condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite nell'Articolo 3 dell'Accordo.
Ogni Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente che siano stati ammessi nel suo territorio, e non pregiudicherà, attraverso misure ingiustificate o discriminatorie, la loro gestione, il loro mantenimento, il loro uso, il loro godimento, il loro usufrutto, il loro ampliamento e la loro liquidazione o disposizione.
Ogni Parte Contraente, una volta che abbia permesso nel proprio territorio investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente dovrà garantire piena protezione legale a tali investimenti e concedere loro un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori o di investitori di Stati terzi.
Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore nel futuro per una delle Parti Contraenti scaturisse un quadronormativo in base al quale gli investitori dell'altra Parte Contraente dovessero ricevere un trattamento più favorevole di quello previsto nell'Accordo, tale trattamento sarà applicato agli investitori dell'altra Parte Contraente. Il trattamento della clausola della nazione più favorita non si applicherà ai privilegi che ogni Parte Contraente dovesse concedere a investitori di uno Stato terzo in conseguenza della sua partecipazione o associazione in una zona di libero scambio, in una unione doganale, in un mercato comune, in un accordo regionale/subregionale o in accordi economici multilaterali.
Gli investitori di una Parte Contraente che dovessero subire perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente dovuti a guerre o altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, riceveranno per ciò che concerne restituzioni, indennizzi, compensazioni o altro risarcimento, un trattamento adeguato e in ogni caso non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo. I pagamenti saranno liberamente trasferibili e si realizzeranno senza ingiustificato ritardo.
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