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Avvocati in Turchia: no alla doppia imposizione delle imposte sul reddito

Accordo tra Italia e Turchia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

Avvocati in Turchia: no alla doppia imposizione delle imposte sul reddito

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmato ad Ankara il 27 Luglio 1990 ed entrato in vigore con Legge n. 195 del 1993, si applica a tutte le persone, fisiche e giuridiche, che sono residenti in uno degli Stati contraenti.

L'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Invece, l'espressione "stabile organizzazione", più volte usata nell'Accordo, designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altroluogo di estrazione di risorse naturali;
g) i) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se detto cantiere o attività si potragga per un periodo superiore a sei mesi;
ii) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o altro personale assunto dall'impresa a detto fine, ma solo se tale attività si potrae nel Paese (per lo stesso progetto o per uno collegato) per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi.

L'Accordo considera imposte:

- le imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
- le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

Ai sensi dell'Accordo la doppia imposizione è evitata secondo le seguenti direttive:

1) Nel caso della Turchia:

Qualora un residente della Turchia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, e' imponibile in Italia ed in Turchia, la Turchia fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale turca concernente il credito per imposte estere (che non ne pregiudichi i principi generali) puo' dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia.
Tuttavia, detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta sul reddito calcolata in Turchia prima di effettuare la deduzione, che e'adeguata al reddito imponibile in Italia.
Nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Turchia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione turca.

2) Nel caso dell'Italia

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Turchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo nons tabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Turchia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

Per sapere di più sull'argomento, vedi anche:

Aprire una società in Turchia

Le società in Turchia: Anonim e Limited Sirket

Gli investimenti diretti esteri in Turchia

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze italiane in Turchia

Accordo tra Italia e Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Per maggiori informazioni contatta Avvocati in Turchia

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