Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (New York, 20 novembre 1989).
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (o dell'infanzia), fatta a New York il 20 novembre 1989, è entrata in vigore in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
Secondo tale Convenzione, alla quale partecipano tutti gli Stati del mondo (tranne gli Stati Uniti d'America, Somalia e Sudan), si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione nazionale applicabile.
Gli Stati contraenti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione e a garantirli ad ogni fanciullo sottoposto alla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, oppure della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro situazione finanziaria, della loro incapacità, dalla loro nascita o di ogni altra circostanza.
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni, pubbliche o private, di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerato, senza eccezioni, interesse preminente.
Gli Stati contraenti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto alla vita ed assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita ed ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed essere allevato da questi.
Gli Stati contraenti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati contraenti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Gli Stati contraenti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Gli Stati contraenti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
Gli Stati contraenti garantiscono al fanciullo, capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. A tal fine, si darà al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari ad impedire i trasferimenti e i trattenimenti illeciti dei fanciulli all'estero. A tal fine, gli Stati favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Sull'argomento vedi anche:
Assistenza legale nei casi di sottrazione internazionale di minore o trattenimento all'estero
Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Figli contesi tra genitori di nazionalità diversa
La sottrazione internazionale dei minori in Corea del Sud
La sottrazione internazionale dei minori in Giappone
La sottrazione internazionale dei minori in Argentina
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