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Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

La Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1983

Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983 ed entrata in vigore il 1 febbraio 1998, obbliga gli Stati contraenti a prevedere, nell'ambito delle legislazioni nazionali, un meccanismo di risarcimento per le vittime di infrazioni violente che hanno causato gravi lesioni corporali o il decesso.

Tale Convenzione indica anche quali siano i danni che devono essere necessariamente risarciti, come il mancato guadagno subito dalla persona immobilizzata a causa della lesione, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri, nonchè la perdita degli alimenti, quando si tratta di persone a carico.

La Convenzione recepisce il principio di giustizia sociale, obbligando gli Stati contraenti ad indennizzare non solo i propri cittadini, ma anche gli stranieri, compresi i turisti e gli studenti.

Il risarcimento può essere ridotto o soppresso, in ragione della situazione finanziaria del richiedente, oppure nei casi in cui la vittima sia implicata nella criminalità organizzata o dedita a reati violenti.

L'Italia non ha ancora firmato tale Convenzione. Tuttavia, i cittadini italiani possono accedere alla tutela fornita dalla Convenzione di Strasburgo, limitatamente ai reati consumati nei Paesi contraenti, in quanto l'art. 3 della Convenzione estende la protezione ai cittadini di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Sull'argomento vedi anche:

Avvocati Penalisti Internazionali

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

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