Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
La Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1983
La Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983 ed entrata in vigore il 1 febbraio 1998, obbliga gli Stati contraenti a prevedere, nell'ambito delle legislazioni nazionali, un meccanismo di risarcimento per le vittime di infrazioni violente che hanno causato gravi lesioni corporali o il decesso.
Tale Convenzione indica anche quali siano i danni che devono essere necessariamente risarciti, come il mancato guadagno subito dalla persona immobilizzata a causa della lesione, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri, nonchè la perdita degli alimenti, quando si tratta di persone a carico.
La Convenzione recepisce il principio di giustizia sociale, obbligando gli Stati contraenti ad indennizzare non solo i propri cittadini, ma anche gli stranieri, compresi i turisti e gli studenti.
Il risarcimento può essere ridotto o soppresso, in ragione della situazione finanziaria del richiedente, oppure nei casi in cui la vittima sia implicata nella criminalità organizzata o dedita a reati violenti.
L'Italia non ha ancora firmato tale Convenzione. Tuttavia, i cittadini italiani possono accedere alla tutela fornita dalla Convenzione di Strasburgo, limitatamente ai reati consumati nei Paesi contraenti, in quanto l'art. 3 della Convenzione estende la protezione ai cittadini di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa.
Sull'argomento vedi anche:
Avvocati Penalisti Internazionali
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate
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