Diritto internazionale privato in Turchia: matrimonio, separazione e divorzio.
Norme di diritto internazionale privato in Turchia.
Ai sensi della Legge turca di diritto internazionale privato del 20 maggio 1982 (che ha sostituito la cd. Legge temporanea sui diritti e doveri degli stranieri nell'Impero Ottomano in vigore fino al 1982), la capacità matrimoniale è regolata dalla legge nazionale di ciascuno degli sposi, mentre la forma del matrimonio è soggetta alla legge del luogo in cui questo viene celebrato. I matrimoni celebrati nei consolati ai sensi delle convenzioni internazionali, sono validi.
Gli effetti del matrimonio sono disciplinati dalla legge comune ai due sposi; nel caso in cui questi abbiano nazionalità diverse, saranno disciplinati dalla legge del Paese in cui gli sposi hanno il comune domicilio oppure, in mancanza, la comune residenza. Nel caso in cui nessuno di questi criteri di collegamento possa essere applicato, gli effetti del matrimonio saranno regolati dalla legge turca.
Per quanto riguarda il regime patrimoniale dei coniugi, al momento del matrimonio gli sposi possono scegliere la legge del Paese in cui entrambi hanno il domicilio oppure la legge nazionale di uno di essi; nel caso in cui tale scelta non sia stata fatta, il regime matrimoniale sarà regolato dalla legge nazionale comune ai due coniugi, altrimenti, nel caso di nazionalità diverse, dalla legge del Paese del domicilio in comune; in mancanza, sarà applicata la legge del Paese in cui i beni si trovano.
Per quanto riguarda, invece, le cause e gli effetti del divorzio e della separazione legale, questi sono soggetti alla legge nazionale comune ai due sposi.
Se gli sposi sono di nazionalità diverse, si applicherà la legge del Paese del domicilio in comune o, in mancanza, quello della residenza in comune; altrimenti, anche in questo caso, la legge turca.
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