Il Testamento in Turchia
La successione testamentaria in Turchia
L'ordinamento giuridico turco prevede diversi tipi di testamento:
1) Il testamento ufficiale, che rappresenta la forma testamentaria più sicura, caratterizzandosi per l'intervento di un pubblico ufficiale e per la solennità delle forme e delle espressioni usate.
Il testamento ufficiale è preparato da un notaio pubblico o da giudice del tribunale civile, secondo le istruzioni del testatore. Questi legge il testo ed accetta quanto in esso riportato, apponendo la propria firma in presenza del pubblico ufficiale e dichiarando che il testo rappresenta la sua ultima volontà. Il testamento, quindi, viene datato e firmato anche dal pubblico ufficiale.
E' necessaria la presenza di due testimoni, i quali dichiarano di aver trovato il testatore nel pieno delle proprie capacità mentali.
Se il testatore è incapace di leggere il testamento, questo sarà letto dal pubblico ufficiale alla presenza dei due testimoni, mentre se è incapace di sottoscrivere il testamento, questo sarà firmato dal pubblico ufficiale e dai due testimoni.
2) Il testamento olografo, invece, è completamente redatto e sottoscritto dal testatore, di suo proprio pugno. Deve indicare, inoltre, il luogo e la data.
Anche una semplice lettera non espressamente indicata come testamento, può costituire un valido testamento olografo, sempre che siano rispettate le condizioni di cui sopra e si evinca la volontà dell'autore di disporre dei propri beni dopo la morte.
Non sono necessari i testimoni e il suo contenuto rimarrà segreto fino all'apertura della successione.
3) Il testamento orale, consentito soltanto in alcune specifiche ed eccezionali circostanze, dove risulta impossibile eseguire un testamento ufficiale o olografo. Esso consiste semplicemente in una dichiarazione orale del testatore circa la disposizione dei suoi beni dopo la morte, in occasione di disastri naturali, guerre o malattie terminali. Sono richiesti due testimoni, i quali sono tenuti a mettere per iscritto la dichiarazione del testatore e darne avviso al tribunale competente.
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Sull'argomento vedi anche:
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