Il trasferimento in Italia dei cittadini italiani detenuti in Thailandia.
Accordo tra Italia e Thailandia sul trasferimento delle persone condannate.
La Thailandia non fa parte della Convenzione di Stasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Tuttavia, tra Italia e Thailandia è in vigore un accordo bilaterale in materia di trasferimento dei detenuti, ai sensi del quale è possibile per i cittadini italiani detenuti nelle carceri thailandesi di chiedere il trasferimento in Italia. Si tratta del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 ed entrato in vigore in Italia nel 1988.
Il trattato si applica solo alle seguenti condizioni:
- che i fatti, per i quali la persona da trasferire è stata giudicata colpevole e condannata, siano tali che sarebber considerati un reato anche nello Stato ricevente se fossero stati commessi in questo Stato. Questa condizione non sarà interpretata nel senso di richiedere che i reati descritti nelle leggi delle due Parti siano identici per quegli elementi che non incidano sulla natura dei reati stessi;
- che il condannato da trasferire sia cittadino dello Stato ricevente;
- che il reo da trasferire non abbia commesso un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, contro il Capo dello Stato trasferente o contro un membro della sua famiglia; un reato previsto dalla legislazione in materia di protezione delle opere d'arte nazionali;
- che il condannato al momento della richiesta di trasferimento debba ancora espiare almeno un anno della pena inflittagli.
- che la sentenza con la quale è stata inflitta la pena che il condannato sta espiando sia definitiva e che nello Stato trasferente non siano in corso ulteriori o altri procedimenti relativi a quello stesso reato o ad un diverso reato.
- che, nell'ipotesi di detenzione o altra forma di privazione della libertà, il condannato, al momento del trasferimento, abbia espiato nello Stato trasferente il periodo minimo di pena eventualmente prescritto dalla legislazione dello Stato trasferente.
- che il trasferimento possa essere rifiutato se lo Stato trasferente ritenga che esso metta in pericolo la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico; ovvero se il condannato sia anche cittadino dello Stato trasferente.
Il completamento della esecuzione della pena di un condannato trasferito viene effettuato secondo le leggi e le procedure dello Stato ricevente. Lo Stato ricevente può, quindi, anche applicare le proprie leggi e procedure che regolano le modalità di esecuzione della detenzione o delle altre forme di restrizione della libertà, della sospensione condizionale, nonchè quelle che regolano la riduzione dei termini di detenzione o delle altre forme di restrizione della libertà, di liberazione condizionale o di altro tipo di provvedimento. Spetta anche allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena e lo Stato ricevente, avuta comunicazione della grazia o della commutazione, vi darà esecuzione.
Nessuna pena privativa della libertà può essere eseguita dallo Stato ricevente in modo tale da prolungarne la durata stabilita dalla sentenza delle autorità giudiziarie dello Stato trasferente.
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Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate
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