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Investire in Tunisia

Accordo tra Italia e Tunisia per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Investire in Tunisia

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato a Roma il 17 ottobre 1985, l'accordo per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti tra Italia e Tunisia, è entrato in vigore con Legge n. 16 del 2 gennaio 1989.

L'accordo fu stipulato per rafforzare i rapporti economici tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Tunisia ed intensificare la cooperazione tra i due Paesi, favorendo lo sviluppo e l'iniziativa economica privata dei cittadini di uno dei Paesi contraenti, nell'altro Stato.

Ai sensi di tale accordo, si intende per investimento:

- la proprietà di beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto reale, quali ipoteche, privilegi, pegni, usufrutti e diritti analoghi;

- le quote di partecipazione di società e altre forme di partecipazione;

- i crediti in denaro, nonchè ogni altra prestazione a titolo oneroso derivante da un contratto;

- i diritti d'autore, di proprietà industriale, ivi compresi i marchi, i procedimenti tecnici, il knowhow e le denominazioni commerciali;

- le concessioni legali, ivi comprese quelle relative alla ricerca, all'estinzione e allo sfruttamento di risorse naturali;

Per cittadino, invece, ai sensi dell'accordo, si intende ogni persona fisica o giuridica, regolarmente costituita in base alle leggi dello Stato contraente cui appartiene.

Il trattamento riservato agli investimenti effettuati dai cittadini di ciascuna Parte contraente, non sarà meno favorevole di quello concesso ad analoghe attività relative ad investimenti dei cittadini di qualsiasi Paese terzo.

Gli investimenti dei cittadini di ogni Parte contraente godranno di un'adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte contraente. Essi non potranno essere espropriati o nazionalizzati o sottoposti ad analoga misura, tranne che per ragioni di pubblica utilità e contro indennizzo.

Qualora gli investimenti dei cittadini di ciascuna Parte contraente dovessero subire perdite a causa di guerre, situazioni di emergenza, o altri analoghi avvenimenti nel territorio dell'altra Parte contraente, il trattamento da parte di quest'ultima, per tutto ciò che riguarda la restituzione, l'indennizzo, il compenso o ogni altra forma di regolamento, non sarà meno favorevole di quello che detta Parte contraente concede ai suoi cittadini o ai cittadini di Paesi terzi.

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