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La protezione degli investimenti italiani in Ucraina.

L'accordo tra Italia e Ucraina sulla promozione e la protezione degli investimenti.

La protezione degli investimenti italiani in Ucraina.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'accordo bilaterale tra Italia e Ucraina sulla promozione e la protezione degli investimenti, è stato firmato a Roma il 2 maggio 1995 ed è entrato in vigore in Italia nel 1997.

Secondo quanto stabilito dall'accordo, per investimento si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore dell'acccordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima. Il termine investimento comprende in particolare:

- beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto di proprietà "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche;

- titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonchè titoli di Stato;

- crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti, nonchè utili reinvestiti ed utili da capitali;

- diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

- ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

- ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Per investitore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per persona fisica si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi. Per persona giuridica si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di una delle Parti Contraenti, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti e da questa riconosciuta.

Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le persone giuridiche, in particolare le società e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento dovrà accordare un adeguato risarcimento per detti danni e perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole, di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, " de jure" o "de facto", ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale. 

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