Le Donazioni in Perù
La disciplina delle donazioni nell'ordinamento giuridico peruviano.
Ai sensi dell'art. 1621 del Codice Civile peruviano, con la donazione, il donante si obbliga a trasferire al donatario, a titolo gratuito, la proprietà di un bene.
Le donazioni i cui effetti si produranno a partire dalla morte del donante, sono disciplinate dalle stesse regole previste per la successione testamentaria.
Quanto alla forma delle donazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 1623 del Código Civil, le donazioni di beni mobili possono essere fatte verbalmente, quando il loro valore non eccede il 25% dell'Unità impositiva tributaria, vigente al momento della celebrazione del negozio. Mentre se il valore dei beni mobili eccede tale limite, la donazione dovrà essere fatta per iscritto, pena nullità del negozio.
Per quanto riguarda, invece, la donazione di beni immobili, questa deve essere fatta per atto pubblico, con indicazione dei singoli immobili donati e del loro valore reale.
Quanto ai limiti previsti per la donazione, nessuno può donare più di quanto possa disporre per testamento. In caso contrario, la donazione sarà invalida, per tutta la parte che eccede questo limite.
Ai sensi, invece, dell'art. 1634, è invalida la donazione fatta dalla persona che non aveva figli al momento della donazione, se risulta vivo un figlio del donante che si presumeva morto.
Mentre, invece, la donazione fatta da chi non aveva figli al momento della donazione, non sarà invalida se questi sopravvengono successivamente alla donazione, a meno che non sia stata stabilita detta condizione.
Il donante, in ogni caso, può revocare la donazione per le stesse cause di indignità previste per la successione legittima o testamentaria.
Sull'argomento vedi anche:
Le cause di invalidità del matrimonio in Perù
Per maggiori informazioni, contatta Avvocati in Perù
Diffusione autorizzata esclusivamente con indicazione della fonte (link) e dell'autore