Successioni all'estero: i doveri delle Ambasciate e dei Consolati italiani
Consulenza legale per le successioni internazionali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari), l'ufficio consolare, quando ne è richiesto o vi è tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, a quelle locali, dell'apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini italiani o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini italiani.
L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorità nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonchè ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Esso trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative ai beni ereditari che si trovano in Italia.
Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si è aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'ufficio stesso.
Contro i provvedimenti, l'inadempimento, l'inerzia e il silenzio delle Ambasciate e dei Consolati italiani, sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione italiana.
Sull'argomento vedi anche:
La giurisdizione italiana nelle successioni internazionali
Le successioni nel diritto internazionale privato
La successione mortis causa nell'Unione Europea
Il certificato successorio europeo
Il diritto delle successioni in Belgio
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