Il Testamento Internazionale
Convenzione di Washington 26 ottobre 1973 sull'adozione di norme uniformi in materia testamentaria
La Convenzione di Washington del 1973 sull'adesione di norme uniformi in materia testamentaria, ha introdotto la figura del cd. testamento internazionale, stabilendo che il rispetto dei requisiti formali previsti dalla stessa Convenzione, garantisce (sotto il profilo della forma) la validità del testamento, indipendentemente dal luogo in cui esso è stato fatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità, residenza o domicilio del testatore.
Pertanto, dal punto di vista formale, il testamento dello straniero redatto all'estero è valido in Italia, così come il testamento di un italiano redatto in Italia è valido negli altri Paesi aderenti alla Convenzione, purchè siano rispettati determinati requisiti formali che la stessa Convenzione indica, vale a dire:
- la forma scritta, non necessariamente autografa. Il testamento può essere scritto in qualsiasi lingua, a mano o con altro procedimento;
- dichiarazione del testatore alla presenza di due testimoni che l'atto in questione contiene le sue ultime volontà;
- sottoscrizione dell'atto da parte del testatore, o chi per esso;
- ricezione della dichiarazione del testatore e della sua sottoscrizione, nonchè della sottoscrizione dei testimoni da parte di una persona abilitata secondo l'ordinamento di ciascuno degli Stati contraenti.
Avv. Luca Santaniello
Nota: sull'argomento vedi anche:
La successione "mortis causa" nel diritto internazionale privato
La successione mortis causa nell'Unione Europea
Il certificato successorio europeo
La giurisdizione italiana nelle successioni internazionali
Successioni all'estero: i doveri delle Ambasciate e dei Consolati italiani
Il diritto delle successioni in Belgio
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