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Trattato di estradizione tra Panama e Italia.

Diritto penale internazionale.

Trattato di estradizione tra Panama e Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, è entrato in vigore in Italia con Legge 4 aprile 2016, n. 55.

Ai sensi di tale Trattato, ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva.

L'estradizione può essere concessa quando:
a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto in contumacia non costituisce di per sè motivo di rifiuto dell'estradizione;

e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;

f) se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto ha concesso amnistia, indulto o grazia ovvero è intervenuta prescrizione o estinzione del reato o della pena;

g) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;

h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

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Sull'argomento vedi anche:

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