Assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile
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In materia penale esiste un accordo tra Italia e Cile che assicura l'assistenza giudiziaria tra i due Paesi. Trattasi del Trattato concluso a Roma il 27 febraio 2002 ed entrato in vigore in Italia con legge n. 93/2010.
In virtù di tale trattato, ciascuno Stato si impegna a prestare all'altro Stato, la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una autorità giudiziaira nello Stato richiedente. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria, l'informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altro Stato.
L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l'esecuzione di condanne.
L'assistenza è prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge dello Stato richiesto. Tuttavia, per l'esecuzione di esami sulla persona, perquisizioni e sequestri, l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede, è previsto come reato dalla legge dello Stato richiesto, ovvero è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso.
L'assistenza è rifiutata:
1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge dello Stato richiesto o sono contrati ai prpincipi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Stato;
2) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dallo Stato richiesto reato politico o reato esclusivamente militare;
3) se lo Stato richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;
4) se la persona nei confronti della quale si procede nello Stato richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nello Stato richiesto, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
5) se lo Stato richiesto ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.
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