Avvocati in India: la protezione degli investimenti italiani
La tutela fornita dall'Accordo bilaterale tra Italia e India sulla promozione e la protezione degli investimenti.
Entrato in vigore con Legge n. 12 del 19 Gennaio 1998, l'Accordo tra l'Italia e l'India sulla promozione e la protezione degli investimenti fu firmato a Roma il 23 Novembre 1995.
Ai sensi di tale accordo, ciascuna Parte Contraente è tenuta ad incoraggiare e creare le condizioni favorevoli per gli investitori della Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. Agli investimenti effettuati dagli investitori di entrambi gli Stati contraenti, deve essere accordato, in ogni tempo, un trattamento giusto ed equo; deve essere garantita piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente e non devono essere applicate, in nessun modo, misure ingiustificate o discriminatorie.
Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi nazionali di quest'ultima, ed in particolare, ma non esclusivamente, include i beni mobili ed immobili, le azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie o ogni altro strumento di credito, nonchè titoli di Stato e titoli pubblici. Inoltre include i crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da un contratto avente un valore finanziario, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali, ogni diritto economico conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione.
Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatta eccezione per le misure non discriminatorie di applicazione generale che i Governi normalmente adottano al fine di regolamentare l'attività economica nei loro territori.
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell’altra Parte Contraente a causa di guerre. o di altre forme. di conflitto armato, stati di emergenza nazionale o disordini civili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito dovrà accordare a detti investitori un trattamento, in materia di compenso, restituzione, indennizzo o altra forma di soluzione, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo.
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