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Consulenza legale per gli italiani in Turchia.

Accordo tra Italia e Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

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Firmato ad Ankara il 22 marzo 1995, l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti è stato ratificato dal Parlamento italiano con Legge n. 294 del 27 ottobre 2003.

A sensi dell'accordo per investimento si intende qualsiasi proprietà mobile ed immobile e qualsiasi altro diritto "in rea", comprese obbligazioni reali su proprietà d'altri, nella misura in cui queste possano essere utilizzate per gli investimenti; le azioni, obbligazioni, titoli, partecipazioni azionarie o qualsiasi altra forma di partecipazioni in società associate ad un investimento; credito per somme di denaro a pagamenti d'interessi previsti da accordi creditizi ovvero qualsiasi diritto ad obbligazioni, prestazioni o servizi aventi valore economico associato ad un investimento; diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, know-how, segreti commerciali, denominazioni depositate ed avviamento; qualsiasi diritto di natura finanziaria conferito per legge o contratto e qualsiasi tipo di licenza, concessione e franchigia emanata ai sensi delle attuali disposizioni che regolano l'esercizio di attivita' commerciali, ivi comprese la rilevazione, la coltivazione, l'estrazione a lo sfruttamento delle risorse naturali associate ad un investimento.

Per investitore, invece, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che ha effettuato, sta effettuando o intende effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Il termine "persona fisica" designa una persona fisica che deriva il suo status di cittadino di una, delle due Parti Contraente dalla legislazione applicabile. Il termine "persona giuridica" indichea, invece, qualsiasi entità creata nel territorio di una delle due Parti Contraenti e riconosciuta come persona giuridica in conformità con la rispettiva legislazione nazionale, quali istituti pubblici, società, compagnie o partnerships, consorzi o associazioni pubbliche, a prescindere dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

In base all'accordo, Italia e Turchia garantiscono in ogni occasione un giusto ed equo trattamento degli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Così la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la conversione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dellìaltra Parte Contraente, nonchè le società e ditte in cui tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate.

Fatte salve le leggi riguardanti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, ai cittadini di una delle due Parti Contraenti ed ai loro familiari sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di creare, sviluppare, amministrare o fornire consulenza sulla gestione di un investimento in cui essi, ovvero una società della prima Parte per cui essi lavorano, abbia impegnato o stia per impegnare un investimento.

Inoltre, gli investimenti non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i loro diritti comuni di proprietà, possesso, controllo o godimento, eccetto laddove specificatamente previsto da leggi e sentenze o ordini emanati dai Tribunali e dalle Corti di Giustizia aventi giurisdizione. Gli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti ad alcuna misura che ha simile effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente tranne che per ragioni pubbliche ovvero di interesse nazionale, contro immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le norme e disposizioni legali.

Infine, tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parta Contraente, ivi comprese quelle relative all'indennizzo in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie sull'ammontare dei relativi pagamenti, saranno, nella misura del possibile, composte amichevolmente. Qualora tale controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta, l'investitore interessato potrà demandare la disputa, a sua discrezione:

- a qualsiasi procedura di composizione delle controversie applicabile, precedentemente concordata, in conformità con la legislazione interna applicabile;

- alla Corte della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;

- ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le Norme di Conciliazione e Arbitrato della "Commissione ONU sulla Legislazione Commerciale Internazionale" (UNCITRAL). 

Sull'argomento vedi anche:

Aprire una società in Turchia. Anonim e Limited Sirket

Consulenza legale per le imprese italiane in Turchia

Gli investimenti diretti esteri in Turchia

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze italiane in Turchia

Per maggiori informazioni contatta Avvocati in Turchia

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