Diritto tributario tra Italia e Canada
No alle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Lotta all'evasione fiscale.
In materia di doppia imposizione fiscale tra Italia e Canada, vige la Convenzione bilaterale firmata ad Ottawa il 3 giugno 2002, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
Ai sensi dell'accordo, che si applica a tutte le persone, fisiche e giuridiche, residenti in uno degli Stati contraenti, sono considerate imposte sul reddito, quelle prelevate dal reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili; inoltre le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori. Sono escluse le imposte dovute sulle vincite alle lotterie oppure sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
I redditi che una persona residente di uno Stato contraente, ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali), situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Tale disposizione si applica sia in caso di alienazione dei beni immobili, sia anche ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione dei beni immobili.
Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, i suoi utili sono imponibili nell'altro Stato, soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale persona fisica non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ai sensi dell'accordo, per libera professione si intendono tutte le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, nonchè le attività indipendenti di avvocati, medici, ingegneri, architetti, dentisti, etc.
Sul Canada vedi anche:
Avvocati italiani per le società canadesi in Italia
Avvocati in Canada: assistenza in materia penale tra Italia e Canada
Per maggiori informazioni, contattaci
Diffusione autorizzata esclusivamente con indicazione della fonte (link) e dell'autore