Divorzio tra italiani e stranieri
Il divorzio tra cittadini italiani e cittadini stranieri.
La Legge n. 218 del 1995 stabilisce all'art. 31, che la separazione o lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sono regolate dalla legge nazionale comune ai due coniugi al momento della domanda di separazione o di divorzio. In mancanza, si applica la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Così, ad esempio, quando la vita matrimoniale si sia svolta prevalentemente in Spagna, può essere chiesta l'applicazione della norma, prevista dall'ordinamento giuridico spagnolo, secondo la quale è possibile chiedere il divorzio dopo solo tre mesi, senza passare necessariamente dalla separazione.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 31 della L. 218/1995.
L'art. 32 della citata legge stabilisce, inoltre, che in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.
Ai sensi, invece, dell'art. 65, le sentenze di separazione e divorzio pronunciate all'estero nei confronti di cittadini italiani, hanno efficacia diretta in Italia, senza che sia necessaria un'ulteriore procedura di riconoscimento, purchè tali sentenze non siano contrarie all'ordine pubblico e siano rispettati i diritti essenziali della difesa. Così, ad esempio, non potrà essere riconosciuta in Italia, la sentenza di divorzio basata su una norma straniera che consenta il ripudio unilaterale della moglie da parte del marito.
Sull'argomento vedi anche:
Divorzio Internazionale nell'Unione Europea
Divorzio tra cittadini italiani e cittadini peruviani
Divorzio tra cittadini italiani e cittadini argentini
Il riconoscimento in Italia delle sentenze straniere di divorzio
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