I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato
Quale legge nazionale si applica nei rapporti patrimoniali tra coniugi di nazionalità diversa?
Ai sensi della Legge n. 218 del 1995, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali, quindi dalla legge nazionale comune, oppure nel caso di coniugi aventi diverse cittadinanze o piu cittadinanze comuni, dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Tuttavia, i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido soltanto se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Sull'argomento, vedi anche:
Divorzio tra italiani e stranieri
Separazione e divorzio in Canada
Diritto internazionale privato in Turchia: matrimonio, separazione e divorzio
Matrimonio, separazione e divorzio nel diritto internazionale privato in Spagna
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