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L'estradizione dall'Italia per l'estero.

La disciplina dell'estradizione prevista dall'ordinamento giuridico italiano.

L'estradizione dall'Italia per l'estero.

 

 

 

 

 

 

 

 

La consegna di una persona ad uno Stato straniero per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale, può aver luogo soltanto mediante estradizione.

Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.

Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello territorialmente competente; tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.

Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.

In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive . Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione.

Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.

Sull'argomento vedi anche:

I Paesi membri della Convenzione di Parigi sull'estradizione

Estradizione tra Italia e Australia

Italiani arrestati all'estero

Cosa fare quando si è arrestati in un Paese straniero

Avvocati Penalisti Internazionali

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

Arresto per cocaina in Perù

Accordo tra Perù e Italia sul trasferimento delle persone condannate

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