LegalSL.com

Estradizione: la Convenzione Europea del 1957

La Convenzione di Parigi sull'estradizione

Estradizione: la Convenzione Europea del 1957

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione del Consiglio d'Europa sull'estradizione aperta alle firme il 13 dicembre 1957 a Parigi, è entrata in vigore in Italia il 4 novembre del 1963.

Ai sensi di tale Convenzione, gli Stati Contraenti sono obbligati a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. 

Ciascuno Stato Contraente avrà la facoltà di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini.

Ciascuno Stato contraente, la cui legislazione non autorizza l'estradizione per taluni reati, potrà, per quanto gli concerne, escludere tali reati dal campo di applicazione della Convenzione.

L'estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è richiesta, è considerato dallo Stato richiesto come un reato politico o come un fatto connesso a siffatto reato.

La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha seri motivi per credere che la domanda d'estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un undividuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo rischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi.

Anche l'estradizione per reati militari che non costituiscono reati di diritto comune, è esclusa dal campo di applicazione della Convenzione.

Se il fatto, per il quale l'estradizione è richiesta, è punito con la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente e se, per tale reato, la pena capitale non è prevista dalla legislazione dello Stato richiesto, l'estradizione potrà essere consentita solo alla condizione che lo Stato richiedente dia garanzie, ritenute sufficienti dallo Stato richiesto, che la pena capitale non sarà eseguita.

L'estradizione, inoltre, non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti dello Stato richiesto per i fatti che motivano la domanda. 

Sull'argomento vedi anche:

I Paesi membri della Convenzione di Parigi sull'estradizione

Italiani arrestati all'estero

Cosa fare quando si è arrestati in un Paese straniero

Avvocati Penalisti Internazionali

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

Arresto per cocaina in Perù

Accordo tra Perù e Italia sul trasferimento delle persone condannate

Per maggiori informazioni, contattaci

Condividi