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Estradizione tra Italia e Argentina.

Trattato sull'estradizione tra Italia e Argentina.

Estradizione tra Italia e Argentina.

 

 

 

 

 

 

 

 

In materia di estradizione, il 9 dicembre del 1987 fu firmata a Roma una convenzione bilaterale tra l'Italia e l'Argentina, che disciplina le richieste di estradizione tra i due Paesi. 

Ai sensi di tale convenzione, ciascuno Stato si impegna a consegnare all'altro Stato, secondo le norme e le condizioni previste dalla Convenzione, le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte al procedimento penale o siano ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.

Agli effetti della Convenzione, per misura di sicurezza si intende qualsiasi misura restrittiva della libertà personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena comminata dalle autorità giudiziarie penali.

L'estradizione è ammessa esclusivamente per i reati punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti, con una pena restrittiva della libertà personale che non sia inferiore nel massimo a 2 anni, o con una pena più severa. Per l'estradizione di persona già condannata, la pena ancora da espiare deve essere inoltre non inferiore ad un anno.

Per i reati in materia di tasse e imposte, in materia doganale e di cambio, l'estradizione non potrà essere negata per il motivo che la legge dello Stato richiesto non preveda il medesimo tipo di imposte o di tasse o non contenga il medesimo tipo di disciplina per tali materie che la legislazione della Parte richiedente.

Ciascuno Stato ha facoltà di rifiutare l'estradizione del proprio cittadino. Si terrà conto dello stato di cittadinanza della persona richiesta al momento della decisione sulla domanda di estradizione. In caso di rifiuto di estradizione lo Stato richiesto ha l'obbligo, su domanda dello Stato richiesto, di sottoporre il caso alle proprie autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo lo Stato richiedente dovrà fornire la documentazione processuale e ogni altra utile informazione in suo possesso.

L'estradizione non sarà concessa:

- se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è considerato dalla Parte richiesta reato politico;

- se lo Stato richiesto abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di  essere aggravata da uno degli elementi suddetti;

- se il reato per il quale è domandata è stato commesso nel territorio dello Stato richiesto o è considerato ivi commesso secondo le legge di quest'ultimo Stato;

- se, secondo la legge dello Stato richiedente o della Stato richiesto, l'azione penale o la pena siano prescritte;

- se la persona sia stata già definitivamente giudicata dalle autorità dello Stato richiesto per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata;

- se la persona sia minore d'età ai sensi della legge dello Stato richiesto e la legge dello Stato richiedente non la consideri tale, ovvero non preveda per i minori un trattamento processuale e  sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

Sull'argomento vedi anche:

I Paesi membri della Convenzione di Parigi sull'estradizione

L'estradizione dall'Italia per l'estero

Italiani arrestati all'estero

Cosa fare quando si è arrestati in un Paese straniero

Avvocati Penalisti Internazionali

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

Arresto per cocaina in Perù

Accordo tra Perù e Italia sul trasferimento delle persone condannate

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