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La Protezione Consolare dell'Unione Europea

Quando il cittadino dell'UE si trova in un Stato straniero in cui non è presente un ufficio consolare del proprio Paese, può chiedere assistenza e protezione all'ambasciata di un altro Paese membro

La Protezione Consolare dell'Unione Europea

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui un cittadino dell’UE abbia bisogno di assistenza o protezione consolare in un Stato straniero nel quale non è presente una missione diplomatica del proprio Paese, può accedere alla protezione consolare dell’Unione Europea. Infatti, la legislazione comunitaria sancisce il diritto di ricevere assistenza e/o protezione dall’ambasciata o dal consolato di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione, alle stesse condizioni previste per i cittadini di questo altro Stato.

La protezione consolare dell’Unione Europea può essere richiesta in diversi casi:

1. Perdita o furto del passaporto

In caso di perdita o furto di passaporto, è possibile chiedere un documento di viaggio provvisorio, valido cioè per un viaggio di sola andata, per raggiungere il proprio Paese di origine o il Paese di residenza. Il documento viene rilasciato previa autorizzazione dell’autorità competente del proprio Paese.

2. Incidente o malattia grave

In casi di incidente o malattia grave, l’ambasciata o il consolato di un Paese membro dell’Unione Europea, possono informare la famiglia del cittadino europeo, visitarlo in ospedale, chiedere al Ministero degli Affari Esteri del suo Paese di provvedere all’evacuazione per motivi medici.

3. Crimine violento

Nel caso in cui il cittadino dell’Unione Europea subisca un crimine violento, l’ambasciata o il consolato di un Paese membro intervengono per procurare assistenza medica e legale, informare il cittadino sulle modalità per denunciare il crimine e chiedere il risarcimento secondo le leggi locali..

4. Arresto o detenzione

Nel caso in cui un cittadino dell’Unione Europea venga arrestato o sia detenuto in un Stato straniero, dove non è presente una missione consolare del proprio Paese, può chiedere la protezione consolare europea all’ambasciata o al consolato di qualsiasi altro Paese membro.

In tal caso, l’ambasciata o il consolato interpellato potranno:

- informare e comunicare coi familiari dell’arrestato o del detenuto

- assicurarsi che la persona riceva un trattamento dignitoso, non peggiore di quello riservato ai cittadini del Paese   ospitante e non in contrasto con le norme internazionali a garanzia dei detenuti.

- visitare l’arrestato o il detenuto in carcere

- fornire beni di prima necessità

- fornire un elenco di avvocati locali

- presentare una richiesta di grazia

5. Soccorso in caso di emergenza e/o rimpatrio

In caso di catastrofi naturali, disordini civili, conflitti armati o altre emergenze, è possibile chiedere la protezione consolare dell’Unione Europea all’ambasciata o al consolato di un Paese membro, quando nello Stato in cui ci si trova, non esiste una missione consolare del proprio Paese. In tali casi, l’ambasciata o il consolato interpellato, possono fornire denaro al cittadino, provvedere al rimpatrio o al trasferimento presso l’ambasciata o il consolato più vicino.

6. Decesso all’estero

In caso di morte all’estero, può essere richiesta la protezione consolare dell’Unione Europea, in virtù della quale l’ambasciata o il consolato interpellato sono tenuti ad informare il ministero degli Affari Esteri del Paese di cittadinanza del deceduto, che a sua volta avviserà i familiari; aiutare quest’ultimi ad ottenere un certificato di morte ed assisterli per quanto riguarda la sepoltura, la cremazione o il rimpatrio della salma.

Avv. Luca Santaniello

Nota: sull'argomento vedi anche Italiani arrestati e detenuti all'estero

 

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