Il divorzio internazionale
Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in Italia
Ai sensi dell'art. 65 della legge n. 218 del 1995, le sentenze straniere di separazione e divorzio pronunciate nei confronti di cittadini italiani, anche quando il matrimonio è stato celebrato secondo la legge italiana, hanno efficacia diretta in Italia, senza che sia necessaria un'ulteriore procedura di riconoscimento, purchè non siano contrarie all'ordine pubblico e siano rispettati i diritti essenziali della difesa. Pertanto, un accertamento giudiziale si rende necessario, solo quando il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio o separazione viene contestato.
Stesso discorso anche per il matrimonio concordatario, cioè il matrimonio canonico trascritto, al quale lo Stato attribuisce effetti civili. Infatti, a norma dell'art. 2 della legge sul divorzio n. 898/1970, quando il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice italiano, dopo aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, può pronunicare la cessazione degli effetti civili sorti in seguito alla trascrizione del matrimonio, facendo venire meno la riserva di giurisdizione riconosciuta, rispetto a tale forma di matrimonio, ai tribunali ecclesiastici.
In ogni caso, rimane fermo il limite imposto dall'ordine pubblico. Così ad esempio, non possono essere riconosciute in Italia, le sentenze straniere di divorzio fondate su leggi che ammettono il ripudio unilaterale del marito nei confronti della moglie.
Avv. Luca Santaniello
Nota: sull'argomento vedi anche:
Nuove norme sul divorzio internazionale in Europa
Il matrimonio gay celebrato all'estero può essere trascritto in Italia
Il riconoscimento in Italia di una sentenza di divorzio islamico
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