Diritto di Famiglia: separazione e divorzio internazionale
Quale legge si applica in caso di separazione o divorzio internazionale
In caso di separazione o divorzio internazionale, l'art. 31 della Legge n. 218 del 1995, stabilisce che la separazione o lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sono regolate dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o divorzio; in mancanza, si applica la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Quindi, in base a tale norma, può trovare applicazione in Italia, ad esempio, la legge spagnola che consente il divorzio dopo solo tre mesi (e senza passare dalla separazione), quando la vita coniugale si sia svolta prevalentemente in Spagna.
Ai sensi invece del secondo comma dell'art. 31 della Legge n. 218/1995, quando la separazione e il divorzio non sono disciplinati dalla legge straniera applicabile, prevale la legge italiana (ciò per assicurare il diritto a separarsi o divorziare indipendentemente dalle leggi straniere).
In ambito comunitario, è in vigore dal 21 Giugno 2012, il Regolamento UE n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Avv. Luca Santaniello
Nota: sull'argomento vedi anche:
Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in Italia
Il matrimonio gay celebrato all'estero può essere trascritto in Italia
Il riconoscimento in Italia di una sentenza di divorzio islamico
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