Il principio di reciprocità in Italia.
Trattamento dei cittadini e delle società straniere in Italia.
Ai sensi dell'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale, dette anche Preleggi (Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942), lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
In base a tale principio, lo straniero può esercitare in Italia i diritti civili (ad esempio agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti in seguito ad incidente stradale in Italia) a condizione che nel suo Paese di origine sia previsto un pari trattamento, alle stesse condizioni, per i cittadini italiani.
Tuttavia, tale principio non riguarda:
- le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno;
- gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
- i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
Inoltre, in materia di investimenti, non è necessario effettuare la verifica della condizione di reciprocità quando si tratta di cittadini o società provenienti da quei Paesi che hanno concluso con l'Italia accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti.
Infine, non è necessario accertare la condizione di reciprocità quando si tratta di diritti fondamentali della persona, come il diritto alla vita e alla salute.
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