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Reciproca protezione degli investimenti tra Italia e Nigeria.

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Reciproca protezione degli investimenti tra Italia e Nigeria.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000, stabilisce che ciascuno Stato Contraente incoraggerà gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire nel proprio territorio ed ammetterà tali investimenti, in conformità con la propria legislazione.

Ai fini dell'Accordo, il termine "investimento" indica qualsiasi tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima.

Il termine "investimento" comprende:

(a) beni mobili e immobili, e ogni altro diritto di proprietà, quale ipoteche, vincoli o pegni, compresi i diritti di garanzia reale sui beni di una parte terza nella misura in cui possono essere investiti;
(b) titoli azionari, titoli obbligazionari, capitale sociale, quote di partecipazione ed altri strumenti o documenti di credito negoziabili, nonchè titoli pubblici e di Stato in generale;
(c) crediti per somme di denaro, nonchè redditi reinvestiti, come definiti al successivo paragrafo 5;
(d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, denominazioni commerciali ed avviamento;
(e) ogni altro diritto di natura economica derivante da legge o contratto ed ogni licenza, concessione e franchigia rilasciata in conformità con le disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, stia effettuando o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per "cittadino", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intende una persona fisica avente la nazionalità della Parte Contraente.

Per "societa'", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intendono enti, ditte, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private costituite in societa' o istituite ai sensi della legislazione in vigore in qualunque parte del territorio di ciascuna Parte Contraente.

Secondo quanto stabilito dall'Accordo, per svolgere studi di fattibilità, istituire, sviluppare, amministrare o effettuare consulenze sulle operazioni relative ad un investimento, ai cittadini delle due Parti ed ai loro familiari sarà consentito entrare e risiedere nel territorio dell'altra Parte, in conformità con le leggi ed i regolamenti di quella Parte.

Ciascuna Parte Contraente garantirà in ogni momento un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la trasformazione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società in cui sono stati effettuati tali investimenti non siano in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Ciascuna Parte Contraente si adopererà per divulgare tutte le leggi, i regolamenti, le prassi e le procedure amministrative relative agli investimenti.

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento offrirà agli investitori dell'altra Parte Contraente un equo risarcimento ed un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o ai cittadini di uno Stato Terzo come risarcimento, indennizzo, restituzione o altra composizione.

Gli investimenti non possono essere oggetto di provvedimenti che potrebbero limitare permanentemente o temporaneamente i relativi diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento, tranne nei casi appositamente previsti dalla legislazione e in base a sentenze o ordinanze emanate da Corti o Tribunali che ne abbiano giurisdizione.

Gli investimenti di investitori di una Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a provvedimenti aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, dietro immediato, totale ed effettivo risarcimento e, in caso di adozione di tali provvedimenti, essi dovrebbero essere adottati su base non discriminatoria ed in conformità con le disposizioni e le procedure previste dalla legge.

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