Il Testamento in Perù
La disciplina del testamento nel diritto peruviano
Ai sensi dell'art. 686 del Código Civil del Perù, una persona può disporre dei propri beni, totalmente o parzialmente, con testamento. Sono valide, inoltre, le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale, anche quando il testamento contenga soltanto queste.
In Perù, sono incapaci di testare:
- i minori d'età, ad eccezione degli emancipati
- i sordomuti e i ciechi quando non possono manifestare la propria volontà in maniera indubitabile
- i ritardati mentali
- gli alcolisti abituali
- i tossicodipendenti
- coloro i quali, al momento di testare, per qualsiasi ragione anche transitoria, non hanno la lucidità mentale o la libertà necessaria per il compimento di tale atto.
L'atto del testamento ha carattere personale, nel senso le disposizioni testamentarie devono essere l'espressione diretta della volontà del testatore, il quale non può delegare un'altra persona, nè lasciare la determinazione del contenuto delle sue disposizioni all'arbitrio di un terzo.
Il codice civile peruviano prevede tre tipi di testamento:
- il testamento rilasciato con scrittura pubblica
- il testamento cerrado, cioè chiuso
- il testamento olografo
Oltre a queste forme ordinarie di testamento, il codice civile prevede anche delle forme speciali, possibili sono in determinate circostanze, vale a dire il testamento militare e quello marittimo.
Per quanto riguarda il testamento rilasciato en escritura publica, sono richieste, a pena di nullità, determinate caratteristiche. Innanzitutto, devono essere presenti per tutta la durata delle operazioni di redazione del testamento, il testatore, il notaio e due testimoni. Il testatore deve dettare personalmente le sue volontà al notaio, oppure consegnargli un documento scritto che contenga le sue disposizioni. Il notaio dovrà scrivere il testamento, di proprio pugno, nel suo registro delle scritture pubbliche. Infine, la scrittura dovrà essere firmata, in tutte le sue pagine, dal testatore, dal notaio e dai testimoni.
Per quanto riguarda, invece, il testamento cerrado, cioè chiuso, il documento che contiene le disposizioni del testatore, dovrà essere firmato in tutte le sue pagine dal testatore e chiuso in un plico sigillato, in modo tale da non poter essere estratto senza modificare o rompere la busta. Il testatore, quindi, dovrà consegnare il plico al notaio, in presenza di due testimoni e dichiarare che all'interno sono contenute le sue disposizioni testamentarie.
Il testaore può, in qualsiasi momento, chiedere ai sensi dell'art. 700 del codice civile, la restituzione del testamento. La restituzione determina la revoca del testamento.
Per quanto riguarda, invece, il testamento olografo, questo consiste nel testamento redatto, datato e firmato dallo stesso testatore. Perchè possa produrre effetti, deve essere protocolizzato, previo accertamento giudiziario, nel termine massimo di un anno dalla morte del testatore. La persona che conserva il testamento olografo, deve presentarlo al giudice competente nel termine massimo di trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia della morte del testatore. Quindi, il giudice, accertata la morte o la dichiarazione giudiziale di morte presunta del testatore, provvederà a convocare i presunti eredi e darà lettura del testamento.
Avv. Luca Santaniello
Nota: per sapere di più sul Perù e le sue leggi, vedi anche Avvocati in Perù e Santaniello & Partners in Perù
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