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Il Testamento in Argentina

Consulenza legale sul Testamento in Argentina

Il Testamento in Argentina

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Código Civil argentino, tutte le persone capaci di intendere e di volere, hanno facoltà di disporre dei propri beni mediante testamento.
Ai sensi dell'art. 3607, il testamento è un atto scritto, redatto in maniera solenne secondo le forme prescritte dalla legge, mediante il quale una persona stabilisce la destinazione dei suoi beni, in seguito alla sua morte.
Per accertare l'esistenza della capacità di testare, si deve fare riferimento al momento in cui è stato fatto il testamento, non rilevando l'incapacità oppure la piena capacità al momento della morte.
Non possono lasciare testamento i minori di età (in Argentina la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno d'età) di entrambi i sessi.
Secondo quanto stabilito dall'art. 3619, le disposizioni testamentarie devono essere la manifestazione diretta della volontà del testatore, non potendo questi delegare altre persone o lasciare la determinazione del contenuto del testamento all'arbitrio di un terzo.

Anche l'ordinamento giuridico argentino distingue le forme di testamento ordinarie da quelle speciali. Le forme di testamento ordinarie sono: il testamento olografo, il testamento per atto pubblico e il testamento cerrado, cioè chiuso. Quelle speciali, invece, il testamento militare e il testamento marittimo.
Inoltre, il cittadino argentino che si trovi in un Paese straniero, può, ai sensi dell'art. 3635, rilasciare testamento secondo le forme stabilite dalla legge nazionale del Paese in cui si trova (il testamento sarà sempre valido, anche se il testatore ritorna in Argentina) oppure, ai sensi dell'art. 3636, rilasciare testamento scritto, dinanzi ad un ministro plenipotenziario (ambasciatore) della Repubblica di Argentina, un incaricato d'affari, oppure un console, e due testimoni argentini o stranieri, che abbiano domicilio nel luogo in cui viene fatto il testamento.

Per quanto riguarda il testamento olografo, ai sensi dell'art. 3638 del codice civile argentino, per essere valido dal punto di vista formale, deve essere scritto, datato e firmato dallo stesso testaore. La mancanza di uno di tali requisiti, rende nulla il testamento. Il testamento olografo può essere scritto anche in una lingua diversa dallo spagnolo.

Il testamento per atto pubblico, invece, è compiuto dinanzi allo scribano publico (così viene chiamato il notaio in Argentina e Uruguay) e tre testimoni. Nei territori in cui non sia presente un notaio, il testamento per atto pubblico deve essere fatto davanti al giudice di pace e tre testimoni. Se il testatore non è capace di testare in lingua spagnola, sarà necessaria la presenza di due interpreti che provvederanno alla traduzione e il testamento sarà redatto nelle due lingue. I testimoni dovranno essere capaci di comprendere anche l'altra lingua.

Per quanto riguarda, invece, il testamento cerrado, cioè il testamento chiuso, questo deve essere firmato dal testatore e chiuso in un plico sigillato, per poi essere consegnato ad un notaio, in presenza di cinque testimoni, dichiarando che all'interno del plico vi è il proprio testamento. Il plico sarà aperto solo nel momento in cui venga comunicata al notaio, la morte del testatore.

Avv. Luca Santaniello

Nota: sull'argomento vedi anche Le successioni in Argentina

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