La Convenzione dell'Aja del 1980 sospende gli altri giudizi sull'affidamento del minore.
La corretta applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Sempre più spesso accade che il genitore che sottrae il minore, una volta giunto nel suo Paese di origine o residenza, chieda anche l'affidamento del minore oppure la decadenza o la sospensione della potestà genitoriale dell'altro genitore.
Tuttavia, proprio per evitare che un giudice nazionale possa decidere sull'affidamento del minore prima della conclusione del giudizio sulla richiesta di rimpatrio, la Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minorenni, stabilisce che "dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato rientro, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della Convenzione siano soddisfatte".
Ciò vale non solo per i giudizi iniziati successivamente, ma anche e soprattutto, per quelli iniziati prima che il genitore abbia richiesto il rimpatrio ai sensi della Convenzione dell'Aja. Lo scopo di tale divieto è appunto quello di evitare che il genitore che ha sottratto possa ottenere, nelle more del giudizio sull'istanza di rimpatrio, un provvedimento relativo all'affidamento del minore, pregiudicando così gli effetti della decisione sulla richiesta di rimpatrio presentata ai sensi della Convenzione dell'Aja.
Del resto, anche nell'ipotesi che una decisione sia stata presa, questa non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, anche se le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato in cui si trova il minore possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.
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