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Sequestro internazionale di minori.

L'applicazione in Italia della Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori.

Sequestro internazionale di minori.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, è entrata in vigore in Italia con Legge n. 64 del 15 gennaio 1994 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonchè della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970).

Il Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, è l'Autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilIRE L'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'Autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.

Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'Autorità centrale.

E' fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della convenzione.

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