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La Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.

L'Italia riconosce soltanto parte della Convenzione del Consiglio d'Europa, ma non il diritto di voto.

La Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio del 1992, è entrata in vigore in Italia con legge n. 203 dell'8 marzo1994. Tuttavia, l'Italia non riconosce l'applicazione dell'intera Convenzione, limitandosi, invece, soltanto ai capitoli A e B ed escludendo il capitolo C relativo al diritto di voto.

Ai sensi della Convenzione, Ciascuno Stato contraente è tenuto a garantire ai residenti stranieri, alle stesse condizioni che ai suoi cittadin, i seguenti diritti:

- il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle autorità pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere;

- il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente, ed alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolar modo, il diritto alla libertà di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale, nonchè il diritto di aderire ad ogni associazione.

L'espressione "residenti stranieri" indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio. 

Gli Stati contraenti, inoltre, devono vigilare affinchè nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti, fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata; promuovere, inoltre, la loro integrazione generale nella vita della collettività; incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.

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