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La protezione degli investimenti italiani in Messico.

Accordo tra Italia e Messico sulla promozione e la protezione degli investimenti.

La protezione degli investimenti italiani in Messico.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani sulla promozione e protezione degli investimenti, è stato firmato a Roma il 24 novembre 1999 ed è entrato in vigore con Legge n. 48 dell'11 marzo 2001.

Ai sensi dell'Accordo, per investimento si intende ogni bene investito anteriormente o successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, da un investitore di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con la legislazione di quest'ultima, sotto qualunque forma giuridica.

In particolare, sono considerati investimenti:

- i beni mobili ed immobili acquisiti o utilizzati a fini economici, nonchè ogni diritto in rem, così come i diritti di garanzia, privilegi e ipoteche;

- titoli azionari, obbligazionari e altri titoli, così come capitali sociali ed ogni altra forma di partecipazione;

- crediti monetari o qualsiasi altro servizio avente valore economico strettamente connessi con un investimento;

- diritti di proprietà intellettuale inclusi, in particolare, diritti d'autore, e diritti di proprietà industriale come brevetti, marchi commerciali, designs industriali, denominazioni e ragioni sociali, così come know-how, segreti commerciali e avviamento;

- diritti attributi per legge, per contratto, o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione, per l'esercizio di attività economoche, comprese quelle di progetti chiave in mano o contratti di costruzione o diritti derivanti da concessioni.

Per investitore si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia titolo, in conformità con la legislazione di quella Parte Contraente, per effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per persona fisica si intende qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una Parte Contraente secondo la sua legislazione. Per persona giuridica si intende, invece, un ente pubblico, un'impresa, un'azienda, un'associazione, o qualsiasi altra entità avente sede nel territorio di una Parte Contraente e riconosciuta secondo la propria legislazione come persna giuridica, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

In virtù dell'Accordo, ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti fatti nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento giusto ed equo e si asterrà dall'adottare misure discriminatorie che possano danneggiare il funzionamento, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la cessione, la trasformazione o la liquidazione degli investimenti. Tali investimenti godranno di piena tutela e salvaguardia.

Qualora gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti subiscano perdite nei propri investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitti armati, stati d'emergenza, o avvenimenti analoghi, l'altra Parte Contraente offrirà agli investitori in conformità alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello garantito agli investitori di ogni altro Paese terzo.

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

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