Assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale
La rogatoria internazionale in materia civile e la Convenzione dell'Aja 18 Marzo 1970.
Quando un mezzo di prova, ad esempio una testimonianza, deve essere assunto all'estero, è necessario ricorrere all'istituto della cd. rogatoria internazionale, la quale consiste nella richiesta avanzata da un'autorità giudiziaria di un Paese alla competente autorità giudiziaria straniera, affinchè siano eseguiti determinati provvedimenti istruttori.
Per essere più precisi, l'ordinamento giuridico italiano disciplina la rogatoria in materia civile e commerciale, all'art. 204 del codice di procedura civile, distinguendo, innanzitutto, tra rogatoria internazionale vera e propria, e la c.d. rogatoria consolare. La prima è richiesta all'autorità straniera, la seconda, invece, alla propria autorità consolare nei casi in cui la richiesta istruttoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero. In questo caso, il giudice istruttore italiano delega il console competente, che provvederà ai sensi della legge consolare.
Per quanto riguarda invece, la rogatoria internazionale, cioè quella richiesta all'autorità giudiziaria straniera, il primo comma dell'art. 204 stabilisce che questa deve essere trasmessa per via diplomatica.
Tra i Paesi dell'Unione Europea, ad eccezione della Danimarca, vige in materia, il Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale.
Nel diritto internazionale convenzionale, invece, l'intera materia trova la sua principale fonte di disciplina, nella Convenzione dell'Aja del 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale.
Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, l'Autorità giudiziaria di uno Stato contraente può, in materia civile o commerciale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, chiedere a mezzo di rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente, di compiere ogni atto d'istruttoria, nonché ogni altro atto giudiziario.
Ogni Stato contraente nomina una Autorità centrale che si assume l'incarico di ricevere le rogatorie provenienti da una autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all'autorità competente ai fini dell'esecuzione.
L'atto rogatorio deve contenere l'identità e l'indirizzo delle parti e, ove occorra, dei loro rappresentanti; la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti; gli atti d'istruttoria o gli altri atti giudiziari da compiere.
Ove occorra, l'atto rogatorio deve anche contenere: il nome e l'indirizzo delle persone da interrogare; le domande da rivolgere alle persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate; i documenti o gli altri oggetti da ispezionare; la precisazione se la deposizione debba essere fatta sotto giuramento o con una semplice affermazione e, ove occorra, l'indicazione della formula da usare all'uopo;
L'atto rogatorio deve essere redatto nella lingua dell'autorità richiesta o accompagnato da una traduzione in tale lingua. Tuttavia, ogni Stato contraente deve accettare l'atto rogatorio redatto in lingua francese o inglese o accompagnato da una traduzione in una di tali lingue.
L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire. Tuttavia, si potrà accondiscendere alla richiesta dell'autorità richiedente di seguire un metodo particolare di procedura ove questo non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o la sua applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficoltà d'ordine pratico.
La rogatoria non viene eseguita se la persona interessata rifiuta di deporre in quanto abbia il privilegio o l'obbligo di rifiutarsi, in base sia alla legge dello Stato richiesto, sia alla legge dello Stato richiedente e detto privilegio od obbligo siano stati specificati nell'atto rogatorio.
L'esecuzione della rogatoria può essere rifiutata soltanto se: l'esecuzione, nello Stato richiesto, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario, oppure lo Stato richiesto la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza.
Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere, in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento iniziato avanti un tribunale del detto Stato.
Ogni Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale atto può avvenire soltanto previa autorizzazione accordata su domanda fatta, da tale agente od a suo nome, all'autorità competente designata dallo Stato dichiarante.
Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può inoltre procedere, senza far uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante i cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, e concernente un procedimento iniziato dinanzi ad un tribunale di uno Stato da lui rappresentato, a condizione che una autorità competente designata dallo Stato di residenza ha dato la propria autorizzazione.
Sull'argomento, vedi anche:
Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili straniere in Italia
La procedura europea di ingiunzione di pagamento
La giurisdizione internazionale del giudice italiano
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