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La sottrazione internazionale di minori ai sensi del Regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II).

Sottrazione internazionale di minori e diritto di visita nel diritto dell'Unione Europea.

La sottrazione internazionale di minori ai sensi del Regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, il diritto di visita conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine.

Il giudice di origine rilascia il certificato sul diritto di visita, solo nei seguenti casi:

- in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, nel caso in cui è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;

- tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;

- il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una della parti.

Per quanto riguarda, invece, la sottrazione internazionale di minori, il ritorno del minore, ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine.

Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni di una decisione che prescrive il ritorno del minore, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.

ll giudice di origine che ha emanato la decisione rilascia il certificato sul ritorno del minore, solo se:

- il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;

- le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;

- l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980.

Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

Sull'argomento vedi anche:

Avvocati esperti in Sottrazione internazionale di minori e trattenimento all'estero

La sottrazione internazionale di minori nei Paesi dell'Unione Europea

La sottrazione internazionale di minori in Spagna

La sottrazione internazionale di minorenni in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord

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