Ricorso contro i provvedimenti delle Ambasciate e dei Consolati italiani
Il silenzio - inadempimento dei Consolati italiani. L'autotutela amministrativa
Ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n.71, i provvedimenti emanati dall'ufficio consolare, se non diversamente stabilito, sono considerati definitivi. Contro tali provvedimenti sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.
I provvedimenti delle Ambasciate e dei Consolati d'Italia possono essere impugnati, a seconda dei casi, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure davanti al Tribunale ordinario territorialmente competente.
Inoltre, è possibile ricorrere alla giustizia amministrativa anche contro il silenzio-inadempimento o l'inerzia degli uffici consolari (ad esempio quando ritardono nell'emissione di provvedimento richiesto), in quanto, anche se ubicati in terra straniera, le Ambasciate e i Consolati fanno parte della Pubblica Amministrazione.
Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamneto o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio è tenuto a pronunciarsi sull'istanza nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 241/1990.
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Sull'argomento vedi anche:
Successioni all'estero: i doveri delle Ambasciate e dei Consolati italiani
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