Gli accordi prematrimoniali in Argentina
Diritto di famiglia in Argentina
Il Código Civil argentino disciplina le "convenciones matrimoniales" agli artt. 1217 e seguenti.
Secondo la legge argentina, prima della celebrazione del matrimonio, gli sposi possono stipulare accordi che abbiano unicamente i seguenti oggetti:
- l'indicazione dei beni che ciascuno di essi immette nel patrimonio coniugale
- l'indicazione delle donazioni che lo sposo fa nei confronti della moglie (sono vietate, invece, ai sensi dell'art. 1231, le donazioni prematrimoniali da parte della sposa nei confronti del futuro marito).
Qualsiasi accordo tra gli sposi che abbia ad oggetto la rinuncia ad un diritto da parte di un coniuge a favore dell'altro, oppure l'acquisizione di diritti da parte di uno a sfavore dell'altro, è nulla.
Ai sensi dell'art. 1219, nessun accordo matrimoniale potrà stipularsi dopo la celebrazione del matrimonio, pena la nullità dell'accordo; inoltre, l'accordo prematrimoniale stipulato precedentemente al matrimonio, non potrà essere revocato, alterato o modificato.
Quanto alla forma, gli accordi prematrimoniali devono essere stipulati mediante atto pubblico, dinanzi il notaio, oppure in mancanza, davanti al giudice distrettuale e due testimoni. Se il valore dei beni non supera i mille pesos (180 Euro circa), l'accordo potrà essere stipulato anche mediante scrittura privata alla presenza di due testimoni.
Avv. Luca Santaniello
Nota: sull'argomento vedi anche Matrimonio in Argentina e Divorzio in Argentina
Per maggiori informazioni contattaci
Diffusione autorizzata esclusivamente con indicazione della fonte (link) e dell'autore