Divorzio tra italiani e argentini
Il divorzio tra cittadini italiani ed argentini
La legislazione italiana in materia di divorzio tra cittadini di diversi Paesi, non sempre è facile da comprendere per il cittadino straniero, così come le leggi argentine in materia, possono risultare di difficile comprensione per i cittadini italiani.
Secondo la legge italiana, il divorzio può essere richiesto da uno dei due coniugi, quando: sia stata pronunciata giudizialmente la separazione personale dei coniugi o la separazione consensuale sia stata omologata; l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio oppure si sia risposato all'estero; il matrimonio non sia stato consumato; dopo il matrimonio, l'altro coniuge sia stato condannato con sentenza definitiva al carcere a vita o alla reclusione per un periodo superiore ai quindici anni; l'altro coniuge sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati di induzione o coercizione alla prostituzione o di omicidio, consumato o tentato, del coniuge o dei figli, ect.
In Argentina, invece, il divorcio vincular, può essere richiesto per diverse cause, che determinano, a seconda dei casi, l'addebito o meno della culpabilidad (colpevolezza).
Il divorzio, quindi, può essere richiesto da entrambi i coniugi di comune accordo, oppure, in mancanza di accordo, da uno solo dei coniugi per le stesse cause previste per la separazione, vale a dire: l'adulterio, il tentato omicidio del coniuge o dei familiari, l'abbandono volontario del tetto coniugale, l'ingiuria grave, etc.
E' opportuno ricordare, che se il divorzio è pronunciato in Argentina, ai sensi dell'articolo 65 della legge italiana n. 218 del 1995, la sentenza di divorzio ha effetto diretto in Italia, senza che sia necessaria una procedura di riconoscimento, purché la sentenza non sia in contrasto con l'ordine pubblico ed abbia garantito il rispetto dei diritti essenziali della difesa.
Tuttavia, il problema principale che si pone nel caso di divorzio tra cittadino italiano e cittadino argentino, riguarda la legge nazionale che dovrà essere applicata.
Se l'istanza di divorzio viene presentata in Italia, l'art. 31 della L. n. 218/1995 dispone che la separazione o lo scioglimento del matrimonio, sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi al momento della domanda di separazione o divorzio, in mancanza, dalla legge del Paese nel quale la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente.
L'art. 32 dispone, invece, che in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.
Per sapere di più sul divorzio tra cittadini italiani e cittadini argentini, vedi anche:
Diritto di Famiglia in Argentina - Gli impedimenti al matrimonio
Gli accordi prematrimoniali in Argentina
La giurisdizione del giudice italiano in materia di matrimonio, separazione e divorzio
Divorzio Internazionale - Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio
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