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Accordo sulla protezione degli investimenti tra Italia e Giordania

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Accordo sulla protezione degli investimenti tra Italia e Giordania

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra l'Italia e il Regno Hascemita di Giordania, vige un accordo bilaterale in materia di protezione degli investimenti. Trattasi dell'Accordo fatto ad Amman il 21 luglio 1996, avente ad oggetto la promozione e la protezione degli investimenti.

Ai sensi di tale Accordo, per "investimento" si intende ogni genere di proprietà investita, prima o, dopo l'entranta in vigore dell'Accordo, da parte di persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e alla normativa di quest'ultima, a prescindere dalla forma e dal contesto legale prescelti. Qualsiasi modifica nella forma di tale investimento non implica un cambiamento della sua natura in base alle leggi e alla normativa della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento ha luogo.

Senza limitare il significato generale di quanto precede, il termine "investimentoo" comprende particolarmente, ma non esclusivamente:
a) beni mobili e immobili nonchè ogni diritto di proprietà "in rem" inclusi i diritti di garanzia reale sulla proprietà di una terza Parte nella misura in cui possono essere investiti;
b) azioni, obbligazioni, diritti oppure ogni altro strumento di credito nonché certificati di proprietà governativi e pubblici;
c) crediti per somme di denaro o su prestazioni aventi un valore economico connesso ad un investimento, così come profitti reinvestiti e profitti da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuali e industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto e ogni licenza e franchigia rilasciata in conformità alla normativa vigente in relazione alle attività economiche, incluso il diritto di esplorazione ai fini dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali;
f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale.

Con il termine "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le imprese affiliate straniere, le filiali e le succursali aventi le loro sedi nel territorio di una delle Parti Contraenti e comunque controllato dalle sopracitate persone fisiche e giuridiche.

Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti si intende qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento. Per "persona giuridica" con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che da essa riconosciuta.

Gli investitori di una delle Parti Contraenti godranno del diritto di accesso alle attivita' concernenti gli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, alle condizioni non meno favorevoli di quelle godute dagli investitori di Stati terzi.

Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra parte garantirà che la gestione, la direzione, l'uso, la trasformazione, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le imprese e le società in cui tali investimenti sono stati effettuati, non dovranno in alcun modo essere soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

Ciascuna parte Contraente dovrà, in conformità alla sua legislazione, permettere agli investitori dell'altra Parte Contraente che ha investito nel suo territorio di impiegare personale dirigente a prescindere dalla loro nazionalità.

I cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti oggetto dell' Accordo, godranno di condizioni appropriate per portare avanti le loro attività professionali secondo la legislazione di quest'ultima Parte.

Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà, secondo la sua legislazione (e i suoi obblighi internazionali) relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri, permettere ai cittadini dell'altra Parte Contraente che lavorano ad un investimento oggetto dellì Accordo, nonchè ai rispettivi familiari, di entrare, soggiornare e lasciare il suo territorio.

Nessuna delle Parti Contraenti potrà porre delle condizioni allo stabilimento, allo sviluppo e alla continuità degli investimenti in modo da comportarne la rilevazione oppure imporre qualsiasi limitazione alla vendita dei prodotti sui mercati domestici e internazionali, oppure imporre che i prodotti debbano essere acquisiti localmente, o altre simili condizioni.

Le due Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati e al reddito ricavato dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai relativi redditi ricavati dai propri cittadini e dagli investitori di Stati terzi. Nel caso in cui la legislazione di una delle Parti Contraenti, oppure gli obblighi internazionali in vigore o che potrebbero essere assunti in futuro da una delle Parti Contraenti, prevedesse una situazione giuridica più favorevole agli investitori dell'altra Parte Contraente, verrebbe allora concesso il trattamento più favorevole non contemplato dall'Accordo. Il trattamento più favorevole concesso agli investitori di altre Parti sarà adottato come trattamento base.

Gli investimenti oggetto dell'Accordo non potranno essere soggetti ad alcun provvedimento che ne limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento permanente o temporaneo, salvo i casi in cui cio' non sia specificatamente citato dalla legislazione o dai regolamenti o dai decreti emanati dalle Corti o dai Tribunali con competenza giurisdizionale.

Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti non potranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si tratti di fini pubblici e di interesse nazionale e comunque in cambio di un totale, immediato ed effettivo risarcimento e a condizione che queste misure non siano prese in base a criteri discriminatori ma secondo disposizioni e procedure legali.

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