LegalSL.com

Promozione e protezione degli investimenti italiani in Qatar.

Diritto commerciale internazionale.

Promozione e protezione degli investimenti italiani in Qatar.

 

 

 

 

 

 

 

L'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo dello  Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, è stato firmato a Roma il 22 marzo 2000.

Ai sensi di tale Accordo, ciascuno Stato contraente si impegna a promuovere nel proprio territorio, per quanto possibile, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammetterà detti investimenti in conformità alla sua legislazione nazionale. Accorderà in ogni  caso un trattamento giusto ed equo a detti investimenti in conformità ai principi del diritto internazionale. 

Nessuna delle Parti Contraenti dovrà in alcun modo inficiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la conservazione, l'uso, o il godimento degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente.  Ciascuna  Parte  Contraente  dovrà creare e mantenere, nel suo territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresi il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascuno specifico investitore.

Successivamente alla data di effettuazione dell'investimento, nessuna modifica alle leggi, ai regolamenti o alle misure di politica economica  che regolano direttamente o indirettamente gli investimenti, sarà applicata retroattivamente e pertanto gli investimenti effettuati ai sensi  dell'Accordo saranno protetti.

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri eventi di natura analoga, la Parte Contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornirà un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riservato agli investitori dei Paesi terzi.

Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte Contraente. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi altra misura il cui effetto sia equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro adeguata ed effettiva indennità.

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

Potrebbe interessarti:

La rogatoria internazionale in materia civile e la Convenzione dell'Aja 18 Marzo 1970

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili straniere in Italia

Il Titolo Esecutivo Europeo

La procedura europea di ingiunzione di pagamento

La giurisdizione internazionale del giudice italiano

Condividi