Avvocati in Egitto: le notificazioni degli atti giudiziari e le commissioni rogatorie
Convenzione tra l'Italia e l'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone.
Firmata a Roma il 2 aprile 1974, la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, è entrata in vigore in Italia con la Legge n. 619 del 9 maggio 1977.
Ai sensi della Convenzione, i cittadini di ciascuna Parte contraente, godono, sul territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento dei cittadini di quest'ultima, per quanto riguarda la tutela giudiziaria dei loro diritti personali e patrimoniali. Pertanto, essi hanno libero accesso ai tribunali competenti in materia civile, commerciale e di stato delle persone e possono agire in giudizio alle stesse condizioni e forme dei cittadini dello Stato in cui viene esercitata l'azione.
Tale principio si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte contraente e siano state costiuite in base alle leggi di quest'ultima, sempre che i loro scopi e le loro attività, non siano in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato dove l'azione viene introdotta.
Per agire in giudizio, non può essere imposta ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti, nè cauzioni, nè deposito, nè qualsiasi versamento di somme, in ragione della loro condizione di stranieri, o della mancanza di domicilio o di reidenza nel territorio dell'altra Parte Contraente
L'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone, comprende la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e l'esecuzione di atti processuali relativi all'escussione di testimoni, all'interrogatorio delle parti, alla nomina dei periti, ai sopralluoghi ed a qualsiasi altro atto di procedura.
La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari, da notificare a persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti, avviene tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia. Tuttavia, le Parti Contraenti possono effettuare le notifiche ai loro cittadini che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari.
Per quanto riguarda le commissioni rogatorie in materia civile, commerciale e di stato delle persone, queste sono trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia ed eseguite nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti dall'autorità giudiziaria competente. Ciò non esclude la facoltà, per le Parti Contraenti, di far eseguire direttamente, tramite i rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'escussione dei propri cittadini.
L'autorità giudiziaria richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora tale esecuzione sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientri nelle competenze dell'autorità giudiziaria.
Sull'Egitto vedi anche:
Accordo di promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Egitto
Estradizione tra Italia e Egitto
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