Avvocati in Egitto
Convenzione tra Italia e Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone.
Firmata al Cairo il 3 dicembre 1977 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1981, la Convenzione tra Italia e Egitto rappresenta uno strumento utile per il riconoscimento e l'esecuzione in Egitto, delle sentenze italiane in materia civile, commerciale e di stato delle persone.
Ai sensi della Convenzione, le decisioni pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati in materia civile, commerciale e di stato delle persone e aventi efficacia di cosa giudicata sono riconosciute efficaci nell'altro Stato se i tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sono competenti ai sensi della stessa Convenzione e se l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto non riserva ai propri tribunali o a quelli di un terzo Stato la competenza esclusiva a pronunciare la decisione stessa.
Per decisione, ai sensi della Convenzione, si intende qualsiasi decisione pronunciata in procedimenti giudiziari o di volontaria giurisdizione dai tribunali di uno dei due Stati. La Convenzione si applica anche alle decisioni in materia civile, rese in un procedimento penale. Sono invece esclusi i provvedimenti d'urgenza e cautelari, nonché le decisioni in materia di fallimento, di concordato e procedure analoghe ed in materia di successione, di tasse e di imposte.
I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali si basa la competenza del tribunale dell'altro Stato, sono vincolati agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione a meno che quest'ultima sia stata resa in contumacia.
Il riconoscimento sarà negato:
1) se la decisione è contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2) se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci;
3) se, in caso di decisione contumaciale, alla parte contumace non sia stato notificato tempestivamente il procedimento per difendersi;
4) se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, è già stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, e riconosciuta nello Stato richiesto;
5) se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, è pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata.
La Convenzione riguarda anche gli atti notarili; infatti, agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto.
Per quanto riguarda, invece, le sentenze arbitrali, ai sensi della Convenzione le sentenze arbitrali sono riconosciute ed eseguite se siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) che la decisione si basi su di un accordo scritto con il quale le parti si siano sottomesse alla competenza di arbitri per la risoluzione di una determinata controversia o delle controversie che possono derivare da un particolare rapporto giuridico;
b) che si tratti di materia che possa essere sottoposta ad arbitrato secondo la legge dello Stato richiesto e che la decisione non sia contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico di quest'ultimo.
Sull'argomento, vedi anche:
Accordo di promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Egitto
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