Avvocati in Egitto: promozione e protezione degli investimenti
Accordo di promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Egitto.
L'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto, firmato a Il Cairo il 2 Marzo 1989 ed entrato in vigore in Italia con Legge N. 201 del 4 Marzo 1994, stabilisce le condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra Italia ed Egitto, in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato contraente.
Ai sensi del presente Accordo, per investimento si intende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, da una persona fisica o giuridica. Precisamente, il termine investimento comprende:
- i beni mobili ed immobili nonchè ogni altro tipo di diritti in rem, quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi;
- le azioni, i titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali società, ed i titoli di Stato;
- i diritti sul denaro o su qualsiasi attività, avente valore economico, legata ad un investimento
- i diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale, know-how, diritti legali commerciali e avviamento di imprese;
- qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e concessione in conformità con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, di estrarre e di sfruttare le risorse naturali.
Ciascuno Stato è tenuto ad incoraggiare gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire sul suo territorio e zone marittime. Ciascuno Stato Contraente deve assicurare sempre un giusto ed equo trattamento agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Nessuna parte contraente può sottoporre, nel suo territorio, gli investimenti appartenenti interamente a cittadini o società dell'altra parte contraente, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri cittadini o società, o agli investimenti dei cittadini o delle società di un qualsiasi Paese terzo.
Gli investimenti dei cittadini o delle società di ciascuna parte contraente godono di una piena protezione nel territorio dell'altra parte contraente. I cittadini o le società i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra parte a seguito di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti considerati come tali dal diritto internazionale, riceveranno da tale parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultima ai propri cittadini o società per quanto concerne l'indennizzo o il risarcimento.
Gli investimenti di entrambi gli Stati contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica, non sono soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea, che limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento di detti investimenti. Inoltre, non possono essere, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione.
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