Avvocati in Turchia: legge sulla droga
I reati di produzione, esportazione, importazione, traffico e spaccio di droga.
La Turchia punisce severamente i reati relativi alla produzione, al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti.
Ai sensi dell'art. 188 del codice penale turco, chiunque, senza autorizzazione, produca, esporti o importi sostanze stupefacenti, rilassanti o eccitanti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Lo stesso articolo stabilisce che chiunque venda, fornisca, offra, trasporti, negozi, acquisti o accetti sostanze stupefacenti, rilassanti o eccitanti, senza alcuna licenza o autorizzazione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Nel caso in cui il reato riguardi eronia, cocaina, morfina o base-morfina, la pena sarà aumentata della metà.
La pena è inoltre aumentata della metà, quando il reato è commesso da più persone, organizzate in banda criminale.
Ai sensi dell'art. 191, ogni persona che acquista, accetta o trasporta sostanze stupefacenti, rilassanti o eccitanti, per uso personale, è punito con la reclusione da un anno a due anni. Ai sensi, invece, del secondo comma dell'art. 192 del codice penale turco, nessuna punizione è inflitta, se la persona che acquista, accetta o trasporta sostanze stupefacenti (o eccitanti) per il proprio uso personale, facilita la cattura degli autori dei reati o il sequestro della droga, informando le autorità e indicando i nomi dei fornitori, la data e il luogo di consegna.
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