LegalSL.com

La giurisdizione internazionale del giudice italiano

Le controversie in tema di matrimonio, separazione personale, divorzio e adozioni

La giurisdizione internazionale del giudice italiano

 

 

 

 

 

 

 

 

L'art. 3 della legge 218 del 1995 indica quali criteri generali di giurisdizione internazionale del giudice italiano:

- il domicilio in Italia del convenuto (cioè la persona contro la quale è rivolta una domanda giudiziale). Per domicilio si intende il luogo in cui la persona ha la sede principale dei propri affari e interessi.

- la residenza in Italia del convenuto

- la presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio

Per quanto riguarda, in particolare, le controversie in materia di matrimonio e potestà dei genitori, la giurisdizione internazionale del giudice italiano è disciplinata, nell'ambito dell'Unione Europea, dal Regolamento (CE) 2201/2003. Tale regolamento, che non si applica alle questioni relative agli obblighi di mantenimento in favore del coniuge o dei figli, attribuisce la giurisdizione sulle controversie relative alla potestà dei genitori, al riconoscimento, alla validità o all'annullamento di un matrimonio, ai giudici dell Stato membro di cui i coniugi sono entrambi cittadini, oppure nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, del convenuto, o anche dell'attore nel caso di domanda congiunta.

Nelle questioni, invece, di separazione personale e di divorzio, il Regolamento N. 2201/2003, è stato sotituito dal Regolamento (UE) N. 1259/2010, che ha introdotto la possibilità per i coniugi di scegliere, tramite accordo, la legislazione nazionale applicabile al loro divorzio, purché questa sia legata alla nazionalità di uno dei due coniugi o alla residenza effettiva della coppia. Bisogna ricordare, che il citato Regolamento è applicabile solo in 14 Stati membri, tra cui l'Italia, in quanto si tratta di un accordo di cooperazione rafforzata.

Nei Paesi non membri dell'Unione, invece, restano fermi i principi ed i criteri di collegamento, indicati dagli articoli 3, 31 e 32 della Legge 218/1995, sia per quanto riguarda la potestà genitoriale e il matrimonio, sia per quanto riguarda la separazione e il divorzio.

In materia di adozioni, infine, ai sensi dell'art. 40 della Legge 218/1995, sussiste la giurisdizione italiana, quando l'adottante o l'adottato siano cittadini italiani o residenti in Italia, oppure, quando l'adottando, a prescindere dalla sua nazionalità o residenza abituale, sia minore d'età e si trovi in uno stato di abbandono in Italia.

Avv. Luca Santaniello

Sull'argomento vedi anche:

Diritto di Famiglia: separazione e divorzio internazionale

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili straniere in Italia

La notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari

Assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale

Il Titolo Esecutivo Europeo

La procedura europea di ingiunzione di pagamento

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

Condividi