Il progetto di fusione transfrontaliera tra società europee.
La disciplina delle fusioni transfrontaliere.
Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30 maggio 2008, n. 108, il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501-ter del codice civile. Da esso devono altresì risultare:
- la forma, la denominazione e la sede statutaria della società risultante dalla fusione transfrontaliera, oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
- ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;
- i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
- qualora ricorrano i presupposti, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione transfrontaliera;
- le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;
- le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione transfrontaliera;
- la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;
- se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
- la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione.
Sull'argomento, vedi anche:
Le fusioni transfrontaliere delle società di capitali in Europa
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