Il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie nell'Unione Europea.
Come dare esecuzione agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie negli Stati membri dell'Unione.
Ai sensi del Regolamento (CE) 44/2001, gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente a quanto previsto per le decisioni giudiziarie.
Il giudice al quale l'istanza è proposta, può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività soltanto se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
Sono parimenti considerati atti pubblici, le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.
L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine. Inoltre, l'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, uno specifico attestato che avrà valore anche nell'altro Stato membro.
Anche le transazioni concluse davanti ad un giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine, hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Anche in questo caso, il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione, rilascia su richiesta di qualsiasi parte interessata, un apposito attestato che potrà essere utilizzato all'estero.
Sull'argomento vedi anche:
Assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale
Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili straniere in Italia
La notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari
La procedura europea di ingiunzione di pagamento
La giurisdizione internazionale del giudice italiano
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