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La notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari

La Convenzione dell'Aja del 1965 relativa alla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale

La notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione dell'Aja del 1965 relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, è entrata in vigore in Italia con Legge 6 febbraio 1981, n. 42.

La Convenzione si applica in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario deve essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato. Essa, però, si applica soltanto in materia civile e commerciale.

Affinchè possa essere richiesta l'applicazione della Convenzione, è necessario conoscere l'indirizzo del destinatario, altrimenti non potrà essere richiesta la notifica o la comunicazione.

L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine, trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto, una richiesta in conformità a determinati moduli, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti, nè altra formalità equivalente.

L'autorità centrale dello stato richiesto procede (o fa procedere) alla notificazione o alla comunicazione dell'atto o:

 - secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello stato richiesto.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero.
Ogni stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello stato di origine.

Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.
Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione secondo le disposizioni della convenzione e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

 - o che l'atto é stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, 

- o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto in tempo utile affinchè il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

 Tuttavia, ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici possono decidere anche quando nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta, sempre che sussistano le seguenti condizioni:

 - l'atto é stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla convenzione, 
- dalla data di invio dell'atto é trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi, 
- malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello stato richiesto, non é stata ottenuta un'attestazione.

Infine, gli atti extragiudiziari delle autorità degli ufficiali ministeriali di uno stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente, nei modi ed alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Avv. Luca Santaniello

Sull'argomento vedi anche:

Assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili straniere in Italia

Il Titolo Esecutivo Europeo

La procedura europea di ingiunzione di pagamento

La giurisdizione internazionale del giudice italiano

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

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