La Convenzione dell'Aja del 1980 in Brasile.
La Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori e la sua applicazione in Brasile.
La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori è entrata in vigore in Brasile il 1 gennaio del 2000. Tuttavia, dall'entrata in vigore della convenzione internazionale, il Brasile si è dimostrato uno dei Paesi con le maggiori difficoltà per quanto riguarda la sua applicazione, in quanto non sempre i giudici nazionali rispettano i principi stabiliti dalla Convenzione.
Infatti, nonostante la Secretaria de Estado dos Direitos Humanos (l'autorità centrale brasiliana) provvede immediatamente alla ricerca e alla localizzazione del minore, molte volte i giudici brasiliani chiamati a decidere sulle controversie relative ai minori, non tengono conto (oppure disconoscono) di quanto stabilito nella Convenzione dell'Aja.
Ricordiamo che in Brasile l'autorità centrale si occupa della fase amministrativa e di collegamento sia con le autorità centrali stranierie che con le autorità di polizia brasiliane. Una volta rintracciato il minore, l'autorità centrale brasiliana notifica al genitore che ha sottratto, l'avviso che è stato richiesto il rimpatrio del bambino da parte dell'altro genitore, avvertendolo che se non provvederà volontariamente al rimpatrio, dovrà presentarsi davanti al giudice brasiliano territorialmente competente, per opporsi alla richiesta di rimpatrio.
Se il genitore si rifiuta di rimpatriare il minore nel Paese dal quale è stata inoltrata la richiesta di rimpatrio, sarà instaurato un giudizio sull'applicazione o meno della Convenzione. Qui, però, sorgono diversi problemi, caratterizzati innanzitutto dalla diversità degli orientamenti giurisprudenziali dei tribunali brasiliani. In alcuni Stati federali, ad esempio, la Convenzione non sempre viene applicata, perchè i giudici nazionali sono soliti privilegiare il diritto brasiliano in materia di sottrazione o di affidamento dei minori.
Pertanto, in non poche occasioni, i genitori stranieri che reclamano il rimpatrio dei minori anche sulla base di sentenze straniere che già gli riconoscono il diritto di affidamento o di visita, sono costretti a dover lottare nuovamente per il riconoscimento di tali diritti anche in Brasile, quando invece i giudizi instaurati in seguito alla richiesta di applicazione della Convenzione, dovrebbero riguardare soltanto la fondatezza di tale richiesta e la sussistenza o meno delle cause ostative alla sua applicazione.
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